Registro unico delle attività sportive, indicazioni per il Terzo settore

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La riforma dello sport ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11, dlgs 28 febbraio 2021, n. 39, tenuto dal Dipartimento per lo sport e attivo al 31 agosto 2022. Con decreto del capo del Dipartimento per lo Sport del 27 marzo scorso viene pubblicato il nuovo regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, nonché assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. Il decreto ribadisce che il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, previa affiliazione ad un organismo sportivo riconosciuto dal Coni (Fsn, Dsa e Eps), della natura sportiva dilettantistica delle organizzazioni, ai sensi dell’art 100 comma 1 del dlgs. n. 36/2021, andando così a sostituire il ruolo assolto in passato dal Registro Coni. Inoltre, l’iscrizione è anche il presupposto necessario per “accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura” e per le agevolazioni fiscali: a tal fine il Registro trasmetterà l’elenco dei soggetti iscritti all’Agenzia delle entrate
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Se in passato ci si limitava a parlare di Asd e Ssd, con la riforma si deve parlare di “enti sportivi dilettantistici”, intendendo tali gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all’art.6, dlgs n. 36 del 2021, inclusi – dal primo luglio 2023 – gli enti diversi dalle Asd e Ssd iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
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Una volta accreditati, previo inserimento dei dati identificativi del legale rappresentante e dell’organizzazione sportiva, ma senza la necessità – almeno per ora – di disporre di identificativo come lo Spid o la Cie, è necessario fornire diverse informazioni, tra le quali la descrizione dettagliata delle attività sportive, didattiche e formative svolte dai tesserati che il legislatore aveva scelto, in sede di correttivo al dlgs 39/2021, di non chiedere più. Per un esame dettagliato si rinvia alla lettura del regolamento di cui si evidenziano qui i seguenti aspetti:

  • in fase di iscrizione non è più necessario indicare le attività svolte – cosa oggettivamente impossibile per le organizzazioni di nuova costituzione – ma è necessario trasmettere in piattaforma, entro e non oltre 180 giorni dalla presentazione dell’istanza di iscrizione “l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa”. Questo significa che almeno all’inizio è sufficiente lo svolgimento di una delle attività indicate e non di tutte e tre;
  • le attività, la cui iscrizione e pubblicazione della partecipazione avviene attraverso l’organismo sportivo affiliante, sono da questi trasmesse telematicamente all’interno del Ras entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento (ad esempio i dati degli atleti che hanno partecipato alle attività competitive organizzate dall’organismo affiliante);
  • per i soggetti che si tesserano direttamente all’organismo sportivo affiliante (cosiddetto tesseramento individuale) l’invio delle relative informazioni viene curato dagli organismi sportivi affilianti;
  • per i tesserati con cittadinanza straniera che non sono residenti in Italia non è ovviamente richiesto il codice fiscale;
  • viene introdotto l’obbligo di deposito di atto costitutivo e statuto;
  • il nuovo regolamento prevede che l’inserimento delle informazioni ed il deposito dei documenti possa avvenire non solo a cura del legale rappresentante ma anche da un numero massimo di tre delegati di cui deve essere semplicemente fornito nome, cognome, codice fiscale, mail e telefono.

Il regolamento prevede che “ogni organismo sportivo è tenuto a fornire, o a far fornire dalla Asd/Ssd affiliata, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive”: ne consegue che la federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni potranno chiedere i dati e registrarli in piattaforma o dotarsi di una propria piattaforma informatica con accesso da parte delle proprie affiliate impegnate ad inserire le informazioni ed i documenti richiesti, piattaforma che potrà successivamente rilasciare i dati a quella del Ras.
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Ci sono alcune questioni che devono trovare ancora soluzione, eventualmente nei provvedimenti correttivi che vorranno essere adottati a seguito del percorso di audizioni sulla riforma dello sport. Per approfondimenti consultare: www.cantiereterzosettore.it/il-registro-unico-nazionale-delle-attivita-sportive-alcune-indicazioni-per-il-terzo-settore/
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Il Csv Sardegna è a disposizione delle organizzazioni che intendono richiedere consulenza e supporto: area contatti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 19.
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Fonte: Fiscoetasse e Cantiere terzo settore
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Credits: Philippa Rose su Unsplash

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