Coi: una sentenza storica della Corte di Giustizia europea a favore delle Odv

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La Corte di Giustizia europea si è pronunciata a favore di Anpas e delle Associazioni di volontariato che avevano presentato specifiche osservazioni (la Croce Rossa Italiana e la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia), come pure l’Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Governo italiano, in merito agli affidamenti in convenzione per i servizi di trasporto sanitario d’emergenza urgenza, come stabilito dall’art. 57 del Codice del Terzo Settore. La sentenza del 7 luglio 2022, C-213-214/21, ha messo fine all’annosa questione sui soggetti aventi diritto, stabilendo che le cooperative non sono enti senza scopo di lucro ai fini della Direttiva appalti.
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Le domande di pronuncia pregiudiziale vertevano in particolare sull’interpretazione dell’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Gazzetta Ufficiale 2014, L 94, pag. 65). “Tali domande – si legge nel dispositivo della sentenza depositata ieri – sono state presentate nell’ambito di due controversie: una tra la cooperativa sociale Italy Emergenza e l’Azienda sanitaria locale Barletta-Andria-Trani, l’altra tra la stessa cooperativa e l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza”. Le due Aziende sanitarie avevano indetto bandi di selezione per l’affidamento mediante convenzione del servizio di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza a organizzazioni di volontariato.
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L’Ottava Sezione della Corte dichiara: “L’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza possano essere attribuiti mediante convenzione, in via prioritaria, soltanto a organizzazioni di volontariato e non a cooperative sociali che possono distribuire ai soci ristorni correlati alle loro attività”.
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Lucia Coi, presidente del Centro Servizi Sardegna Odv

«La decisione del supremo organismo giurisdizionale europeo – è il commento di Lucia Coi, presidente del Centro Servizi Sardegna Odv – di fatto stabilisce che soltanto le Organizzazioni di volontariato possono sottoscrivere convenzioni in via prioritaria con gli enti della pubblica amministrazione, relativamente al servizio di trasporto. Questo perché, in sostanza, le cooperative sociali non possono essere parificate alle Odv, in quanto distribuiscono o possono distribuire utili ai soci e, dunque, non possono definirsi senza scopo di lucro. Mi sembra una sentenza storica, che una volta per tutte conferma la compatibilità del Codice del Terzo Settore varato in Italia rispetto al diritto europeo».
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Si chiude, così, la lunga e aspra battaglia delle Odv davanti agli organi di giustizia amministrativa. Alcuni mesi fa, anche la Corte costituzionale si era pronunciata in tal senso, in merito al contributo ambulanze.
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Il decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (meglio conosciuto come Codice del Terzo settore), dispone che “sono enti del Terzo settore le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le Fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
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Nello specifico, poi, l’articolo 57 dello stesso Codice enuncia quanto segue: “I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all’articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
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Nell’aprile 2020, l’Asl Barletta-Andria-Trani aveva indetto una procedura comparativa per l’affidamento, mediante convenzione, del servizio di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza, per il territorio di sua competenza, a organizzazioni di volontariato rispondenti ai requisiti indicati all’articolo 57 del decreto legislativo n. 117/2017. Ritenendo che tale bando contenesse clausole illecite che le impedivano di partecipare alla procedura, Italy Emergenza lo aveva contestato proponendo un ricorso al Tar Puglia. A suo avviso, l’articolo 57 del Codice del Terzo settore era contrario all’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24, in quanto autorizzava l’affidamento diretto – mediante convenzione – dei servizi di trasporto di emergenza urgenza unicamente alle Organizzazioni di volontariato, con conseguente esclusione delle cooperative sociali. Infatti, ai fini dell’affidamento diretto mediante convenzione dei servizi di urgenza ed emergenza, l’articolo 10, lettera h) assimilerebbe pienamente le cooperative sociali alle associazioni di volontariato.
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Il Tar aveva respinto il ricorso. Da un lato, aveva dichiarato che il servizio oggetto del bando era un servizio di trasporto sanitario in ambulanza “qualificato”, che rientra nell’eccezione prevista dal suddetto articolo 10, lettera h). Inoltre, il giudice aveva ritenuto che l’esclusione delle cooperative sociali dall’ambito di applicazione di tale eccezione fosse conforme al diritto dell’Unione Europea, in quanto tali cooperative perseguono una finalità imprenditoriale che giustifica nei loro confronti un trattamento diverso da quello riservato alle Odv o alle Associazioni di volontariato senza scopo di lucro. Nel caso di Italy Emergenza, l’esclusione sarebbe risultata giustificata in quanto l’articolo 5 del suo statuto prevede la possibilità di distribuzione di dividendi per un limitato importo.
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Italy Emergenza aveva poi presentato appello dinanzi al Consiglio di Stato che, mostrando alcune perplessità in merito alla conformità dell’articolo 57 del Codice del Terzo settore, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia europea la pregiudiziale.
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Sempre nel 2020, l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza aveva indetto una procedura selettiva per l’affidamento, mediante convenzione, del servizio di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza, per il territorio di sua competenza, a organizzazioni di volontariato e alla Croce Rossa Italiana. Anche in questo caso, Italy Emergenza lo aveva contestato, rivolgendosi al Tar Calabria. E pure in questa circostanza, il Tribunale aveva respinto il ricorso. Così la cooperativa sociale aveva interposto appello al Consiglio di Stato, giudice del rinvio. Stesso iter, stessa conclusione.
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