5 per mille, tutte le indicazioni per accedere al beneficio nel 2023

5 per mille, tutte le indicazioni per accedere al beneficio nel 2023 post thumbnail image

Gli enti che ad oggi sono già iscritti al Runts, il Registro unico nazionale del Terzo settore, e che sono inclusi nell’elenco permanente degli enti beneficiari (quello del 2023 sarà pubblicato entro il 31 marzo prossimo sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), sono considerati accreditati al 5 per mille 2023 senza necessità di alcun ulteriore adempimento, anche qualora nell’elenco degli enti iscritti al Registro unico nella colonna “5×1000” compaia la scritta “NO”. Il consiglio per tali enti è comunque quello di entrare nella piattaforma del Runts, barrare ugualmente il campo “accreditamento del 5×1000” ed inserire l’Iban, di modo da poter ricevere le somme sul conto corrente.
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Gli enti iscritti al Runts ma che non siano già inclusi nell’elenco permanente menzionato in precedenza, se vogliono accreditarsi al 5 per mille 2023 lo fanno direttamente nella piattaforma Runts, tramite il menu “Cinque per mille”, barrando il campo “accreditamento del 5×1000” ed inserendo obbligatoriamente il codice Iban del conto corrente intestato all’ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio. Il termine per effettuare tale accreditamento è quello del prossimo 11 aprile 2023. Potranno comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille 2023 anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il predetto termine, purché presentino l’istanza di accreditamento entro il 2 ottobre 2023, versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).
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Gli enti che stanno presentando o hanno intenzione di presentare nei prossimi giorni l’istanza di iscrizione al Registro unico, e che intendono accreditarsi al 5 per mille 2023, lo devono fare direttamente in sede di iscrizione al Runts, sempre barrando il campo “accreditamento del 5×1000” ed inserendo obbligatoriamente il codice Iban o, in alternativa e per gli enti che non dispongano ancora di conto corrente intestato, la provincia della Tesoreria dello Stato. Anche per essi, il termine per accreditarsi al 5 per mille 2023 è quello del prossimo 11 aprile. Ci si può accreditare anche in data successiva purché entro il 2 ottobre 2023, e si potrà rientrare fra i beneficiari del contributo versando la predetta sanzione di 250 euro.
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Si ricorda la regola generale per cui le diverse categorie di enti fin qui menzionate potranno accedere al beneficio del 5 per mille 2023 qualora risultino iscritti al Runts entro il 31 dicembre 2023.
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Nella tabella sottostante si riepilogano in forma schematica le casistiche descritte sin qui.
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Un caso particolare è quello relativo alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps) nei cui confronti il procedimento di “trasmigrazione” non si è ancora concluso, poiché ad esse sono state richieste integrazioni o rettifiche da parte dell’ufficio Runts competente.
Qualora tali organizzazioni fossero già incluse in precedenza nell’elenco permanente dei beneficiari del 5 per mille, dovrebbero essere accreditate in automatico al 5 per mille 2023, senza necessità di alcun ulteriore adempimento. Su questo si rimane però in attesa di un chiarimento definitivo da parte del Ministero.
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Il decreto legge n. 198/2022 (il cosiddetto “Milleproroghe”) ha previsto che anche per l’anno 2023 le Onlus iscritte all’Anagrafe unica continuino ad essere destinatarie del 5 per mille con le modalità previste per gli “enti del volontariato” dal Dpcm 23 luglio 2020. Per esse resta quindi ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.
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È importante anzitutto sottolineare che le Onlus che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2023, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, non devono presentare istanza di accreditamento e sono automaticamente iscritte anche per il 2023. Le Onlus che devono accreditarsi sono quindi solo quelle non iscritte nell’elenco permanente, le quali presentano l’istanza all’Agenzia delle entrate.
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La domanda deve essere presentata entro l’11 aprile 2023, esclusivamente in via telematica, direttamente dagli interessati (qualora abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate) oppure da intermediari abilitati (quali Caf o commercialisti) utilizzando l’apposito modello. Nella sezione “Autocertificazione” è richiesto di indicare il numero e la data di iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus: non essendovi però un numero di riferimento di iscrizione all’Anagrafe è possibile lasciare bianco quello spazio (che non costituisce un campo obbligatorio del modello), mentre la data di iscrizione deve essere indicata (si tratterà di quella in cui l’ente ha presentato la domanda di iscrizione nel caso in cui esso sia stato iscritto a seguito di comunicazione della Direzione regionale competente o tramite il meccanismo del silenzio-assenso).
L’elenco provvisorio degli enti iscritti è pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro il 20 aprile. Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste (utilizzando i modelli AA5/6 o AA7/10), non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di delega formale, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall’Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio.
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Qualora una Onlus non abbia effettuato l’iscrizione entro l’11 aprile, potrà comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille 2023, presentando la domanda di iscrizione entro il 2 ottobre 2023 e versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).
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Un caso particolare riguarda quello di enti iscritti ad oggi al Runts ma che non compaiono nell’elenco pubblicato sul sito del Ministero del lavoro bensì in quello delle Onlus accreditate al 5 per mille. La ragione di ciò è data dal fatto che tali enti erano in possesso della qualifica di Onlus ed hanno effettuato il passaggio al Runts: risultano però ancora iscritti anche all’Anagrafe unica delle Onlus e da qui l’iscrizione all’elenco permanente delle Onlus.
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Per quanto riguarda l’iscrizione al 5 per mille 2023, l’ente dovrà necessariamente effettuare l’accreditamento al beneficio sulla piattaforma del Runts tramite il menu “Cinque per mille”: come già detto in precedenza, il termine è quello del prossimo 11 aprile 2023 (oppure anche in data successiva, ma comunque entro il 2 ottobre 2023, e pagando la sanzione di 250 euro).
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Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche (Asd), iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), possono accreditarsi al 5 per mille qualora nell’organizzazione sia presente il settore giovanile e venga svolta in via prevalente una delle seguenti attività:

  • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

È importante sottolineare che le Asd che sono presenti nell’elenco permanente 2023 pubblicato sul sito del Coni non devono presentare istanza di accreditamento e sono automaticamente iscritte anche per il 2023. Le Asd che devono accreditarsi sono quindi solo quelle non iscritte nel menzionato elenco, le quali presentano l’istanza all’Agenzia delle entrate.
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La domanda deve essere presentata entro l’11 aprile 2023, esclusivamente in via telematica, direttamente dagli interessati (qualora abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate) oppure da intermediari abilitati (quali Caf o commercialisti) utilizzando l’apposito modello.
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L’elenco degli enti iscritti è pubblicato dal Coni entro il 20 aprile sul proprio sito. Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste (utilizzando i modelli AA5/6 o AA7/10), non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, all’ufficio del Coni territorialmente competente. L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dal Coni sul proprio sito entro il 10 maggio.
Qualora una Asd non abbia effettuato l’iscrizione entro l’11 aprile potrà comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille 2023, presentando la domanda di iscrizione entro il 2 ottobre 2023 e versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115). Potranno però regolarizzare la propria posizione solamente gli enti già in possesso dei requisiti per l’iscrizione alla data dell’11 aprile.
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Nella tabella sottostante si riepiloga in forma schematica la situazione relativa all’iscrizione al 5 per mille 2023 delle Onlus e delle associazioni sportive dilettantistiche.
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Fonte: Cantiere Terzo Settore
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