Via libera ai vantaggi fiscali per tutti gli enti iscritti al Runts

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Tutti gli enti iscritti al Registro nazionale del Terzo settore (Runts) avranno accesso alle misure fiscali di vantaggio. È questa la novità che è stata introdotta dal Decreto Semplificazioni (DL n. 73 del 21 giugno 2022), il quale conferma il via libera alle disposizioni fiscali agevolative previste dal Codice del Terzo settore per gli enti iscritti al Registro, a prescindere dal fatto che si tratti di Organizzazioni di volontariato (Odv), Associazioni di promozione sociale (Aps) oppure Onlus. Il Decreto, di fatto, scioglie tutti i dubbi interpretativi e garantisce l’immediata applicabilità agli Enti del Terzo settore (Ets) di alcuni tra i benefici fiscali più gettonati dalle realtà non profit, peraltro previsti dal Codice del Terzo settore: detrazioni e deduzioni in caso di erogazioni liberali in denaro o in natura, esenzioni legate alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, successioni e donazioni, nonché quelle nel campo dei tributi minori (come l’imposta di bollo) e locali. A queste si aggiungono l’esenzione dei redditi ritraibili dagli immobili di Odv e Aps, nonché alcune misure promozionali come il social bonus, il cui decreto è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (prevede un credito d’imposta sino al 65% in caso di erogazioni liberali a favore di Enti del Terzo settore assegnatari di immobili pubblici inutilizzati o confiscati alle mafie). Per gli Ets si tratta, dunque, di un elenco di misure agevolative decisamente di grande utilità.

Negli ultimi tempi c’era stata grande incertezza, in particolar modo tra le Onlus, sui tempi d’iscrizione al Runts. L’articolo n. 104 del Codice del Terzo settore fa un particolare riferimento a due disposizioni: la prima prevede l’applicazione di una serie di misure fiscali agevolative, nel periodo transitorio, a favore esclusivamente di Odv, Aps e Onlus, purché iscritte nei rispettivi Registri; la seconda, invece, regola il regime definitivo e fa scattare l’applicazione dell’intero titolo X del Codice del Terzo settore, vale a dire tutte le misure fiscali (imposte dirette, regimi forfettari, regimi agevolativi), a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo al vaglio dell’Unione Europea. Il dubbio interpretativo nasceva proprio dal combinato disposto dei due commi indicati che sembravano, almeno sotto il profilo letterale, impedire l’immediata applicabilità delle misure di vantaggio dopo l’avvio del Runts agli Enti di nuova iscrizione che non rientrano tra Odv, Aps e Onlus. In realtà, il dubbio poteva essere agevolmente risolto con un’interpretazione di carattere sistematico principalmente per due ordini di motivi: le misure di vantaggio in questione non sono soggette al vaglio dell’Unione Europea e sono applicabili già dal 1° gennaio 2018. Inoltre, con l’avvio del Runts, i Registri di Odv e Aps non esistono più e sono stati assorbiti nel nuovo Registro. Pertanto, una interpretazione letterale sarebbe stata priva di logica in quanto avrebbe reso inapplicabili le misure di vantaggio a tutti gli enti iscritti al Runts, comprese Odv, Aps e Onlus che, accedendo al nuovo Registro nazionale, perdono la rispettiva qualifica per diventare a tutti gli effetti Enti del Terzo settore.
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Con esplicito riferimento alle Onlus, la disposizione introdotta dal Decreto Semplificazioni fornisce una spinta decisiva per l’immediato ingresso nel Runts. Per alcune di queste realtà, infatti, potrebbe essere decisamente più conveniente valutare l’immediato ingresso nel nuovo Registro nazionale assumendo la qualifica di Ets e perdendo quella di Onlus (è il caso delle Onlus che operano come enti filantropici attraverso la gestione di risorse patrimoniali, con lo scopo di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, oppure le organizzazioni che non svolgono attività commerciale e traggono risorse prevalentemente da erogazioni in denaro o raccolta fondi). In questo caso si tratta di enti che già si trovano ad applicare in prevalenza le norme del Codice del Terzo settore e per le quali l’ingresso nel Runts potrebbe consentire di superare definitivamente alcune rigidità tipiche della disciplina Onlus. Si pensi, ad esempio, al fatto che molte attività di interesse generale previste dal Decreto legislativo n. 460/97 non dovranno essere più rivolte a soggetti svantaggiati, garantendo così un allargamento del campo di azione degli enti e della platea dei possibili beneficiari. Con la riforma viene ampliato anche lo spettro delle attività “diverse”, ovvero di quelle tipicamente commerciali (ad esempio somministrazione alimenti e bevande, merchandising, ecc.) che, nel caso delle Onlus, sono limitate a quelle cosiddette “connesse”, consentite solo se funzionalmente collegate a quelle di interesse generale.
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Il Codice del Terzo settore offre uno spazio maggiore, dunque, per le entrate derivanti dalle attività commerciali, mantenendo per queste i limiti quantitativi previsti per le Onlus ma senza particolari limiti qualitativi. Sotto questo ultimo punto di vista, il Codice del Terzo settore richiede semplicemente che le entrate derivanti dalle attività commerciali “diverse” siano impiegate per lo svolgimento delle attività di interesse generale. Le Onlus, con l’ingresso nel Runts, potranno perciò ricevere sponsorizzazioni che sinora erano precluse. Ciò avrebbe effetti anche sul piano giuslavoristico, in quanto l’ente potrebbe beneficiare di limiti più ampi sul fronte dei compensi ai lavoratori che, sino ad oggi, non potevano eccedere del 20% rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

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